ESENZIONE DALLA CONFORMITÀ CATASTALE E DALL’ALLEGAZIONE DELL’APE ALLE ALIENAZIONI DI IMMOBILI PUBBLICI
Va evidenziato che i commi 10 e 11 dell’art. 3 del Decreto Legge 31 ottobre 2013 n. 126 (in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2013 e di seguito riportati), hanno escluso dall'ambito di applicazione delle norme sulla conformità catastale, le cessioni degli immobili effettuate dallo Stato, dagli altri enti pubblici nonché delle società di cartolarizzazione, previste Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351 (convertito in legge n. 410/2001).
Vengono quindi integrati i commi 18 e 19 dell’art. 3 del D.L. n. 351/2001, stabilendosi l’esonero dalle “dichiarazioni di conformità catastale previste dall’art. 19, commi 14 e 15 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” in sede di trasferimento degli immobili ceduti da parte di tali soggetti (già esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale).
Relativamente all’attestato di prestazione energetica (APE) si è previsto che lo stesso possa essere acquisto successivamente agli atti di trasferimento e non si applica regola dell’allegazione a pena di nullità agli atti relativi.
Si riporta il testo di legge:
"10. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole "nonchè dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122";
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole "nonchè dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122".
11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.".
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